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Movimento "LA NUOVA RESISTENZA 25 MARZO 2011". Partigiani sempre.

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Partigiani sempre

mercoledì 25 luglio 2012

Omaggio al precario Matteo Armellini e solidarietà alla mamma che è stata risarcita dall'Inail meno di 2000 euro. Grazie Monti, Fornero, Pd, Pdl per averci regalata la flessibilità.





Vi ricordate questa scena e questo volto?
Sono sicuro di no !
E' stato dimenticato da tutti !
Si chiamava Matteo Armellini, di origini napoletane, aveva 32 anni ed era precario.
Il 5 marzo scorso è morto a Reggio Calabria, mentre lavorava nel montaggio del palco e delle strutture che avrebbero dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini. 
Matteo, morì schiacciato dal peso della struttura, crollate inaspettatamente, piegata su se stessa in maniera del tutto imprevedibile, e di certo non per colpa sua.
Sapete quanto vale la vita di Matteo per l’Inail ?
1.936 euro !!!!
A tanto ammonta il risarcimento consegnato dall’Inail alla madre di Matteo.
E’ uno scandalo che una vita venga risarcita così poco. 
Dall’Inail fanno spere per voce del dott. Luigi Sorrentini, che "l'importo versato dall'Istituto alla madre non è un risarcimento ma il contributo alle spese per il funerale, previsto in ogni caso.
Sostanzialmente  "I duemila euro versati alla madre di Matteo Armellini non sono un risarcimento per la perdita del figlio, ma il contributo alle spese per il funerale che l'INAIL eroga ai familiari di tutti i lavoratori deceduti".
Ma la verità e che la rendita per i genitori a carico spetta solo nella misura del 20% e solo se convivevano con il lavoratore deceduto ed erano a suo carico.
L’assurdo e che la legge non prevede risarcimenti ai familiari del danno derivato dalla morte del lavoratore.
La legge prevede solo mezzi di sostentamento per i superstiti, per i conviventi la vittima.
Purtroppo, Matteo non è risultato che contribuisse al mantenimento della madre, e quindi a lei si è potuto erogare soltanto l'assegno funerario una tantum di 1.936,80 euro.
Ma come poteva contribuire al mantenimento della madre un ragazzo con lavori saltuari e precari.
Come mantenere una famiglia con poco più di 600 euro al mese e con contratti precari e discontinui.
Questa è la vera ingiustizia di chi costruisce leggi che incentivano la flessibilità che si traduce in precarietà.
La colpa di Matteo è stata d’aver accettato un lavoro sotto-pagato, rischioso, precario, forse anche a nero, pur di porti il pane a casa.
Ma in queste condizioni sono scuro per Matteo era impossibile avere una famiglia, dei figli.
Quindi se non hai famiglia e se non dimostri di convivere e contribuire al sostentamento di tua madre e ti capita di morire l'INAIL ti paga solo le spese del funerale.
Che ridere !!!
Questo il nostro welfere.
Nelle parole dell’Inail, viene precisato che l’importo è in linea con le vigenti normative.
In altre parole una vita da precario persa a causa del lavoro vale quanto una vacanza.
Ma ancora più scandalosa è l’assenza e il silenzio di Laura Pausini che ironia della sorte nei prossimi giorni sarà protagonista di un concerto in coppia con Pino Daniele proprio a Napoli.
Queste le conseguenze dirette e immediate della flessibilità che il PD, PDL, UDC, Monti e Foriero hanno voluto per il nostro paese.
Sono disgustato !
Bisogna ricordarsi ora e sempre di questi eroi di guerra civile.

martedì 17 luglio 2012

A rischio 4000 lavoratori nella Sanità pugliese. Che fine faranno i precari ? Che fine farà il concorso per infermieri del Policlinico di Bari? Perchè non si rende pubblica la graduatoria?


Sanità, allarme per tagli. Vendola incontra sindacati






BARI – "È importante condividere con i sindacati e con i lavoratori l’allarme per quello che sta succedendo in questi giorni in Italia a causa dei tagli inferti dal decreto sulla spending review. Siamo di fronte ad una accelerazione di un disegno politico di smantellamento del pubblico che non ha precedenti nella storia italiana. Ecco perch‚ ritengo che tutti noi insieme, istituzioni e sindacati, dobbiamo far sentire la nostra voce forte e unitaria". 


Lo ha detto – informa una nota della Regione – il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola incontrando oggi, insieme con l'assessore regionale alla Sanità Ettore Attolini, i sindacati confederali, di base e autonomi, per fare il punto sugli effetti che l’articolo 4 del decreto spending review avrebbe sul futuro delle società in house della sanità della Regione Puglia. 


“Effetti sicuramente meno catastrofici di altre regioni italiane, ma pur sempre importanti – si legge nel comunicato - per una realtà come la Puglia che vede circa 4000 lavoratori interessati”. 


“Sta passando sotto silenzio – ha detto Vendola – un aspetto molto importante del decreto, e cioè la messa sul mercato delle società in house. Una privatizzazione però proposta solamente in chiave ideologica perch‚ il tema viene posto, nel decreto, senza alcuna specificazione. Non si fa ad esempio alcuna differenza tra società con bilanci sani e società con bilanci che galleggiano sui debiti così come non si fa alcuna storia delle singole società in house”. 


“Il cinismo – ha concluso Vendola - con il quale questo governo sta scrivendo le norme, non ha paragoni neanche con quello di Tremonti ". 


"Il decreto spending review – ha evidenziato Attolini – ha effetti devastanti sulla tutela della salute nel nostro paese e, nello specifico, per quanto riguarda le società in house della sanità (le sei Sanitaservice delle Asl pugliesi) mette in crisi la sostenibilità stessa del sistema sanitario che dal 1 gennaio 2014 rischia davvero di non poter più garantire i livelli essenziali di assistenza. Il rischio che esploda una questione sociale è davvero molto alto”.


“A tal proposito – ha aggiunto - intendiamo presentare al governo una serie di emendamenti, condivisi con le organizzazioni sindacali, ed avviare tutte le possibili iniziative, a livello nazionale, per evidenziare il rischio di default delle società in house e dei servizi che esse stesse rappresentano e garantiscono, con pesanti ripercussioni sulla dignità dei lavoratori e sulla tenuta dei Lea”.


http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=536092&IDCategoria=1

martedì 3 luglio 2012

PRECARIATO PUBBLICO: LA CASSAZIONE CANCELLA TUTTI I RISARCIMENTI ED I REINTEGRI CON UNA SENTENZA POLITICA CHE E' PALESEMENTE CONTRARIA ALLA DIRETTIVA EUROPEA. VIVA L'ITALIA. VIVA IL GOVERNO MONTI.






Il problema del precariato pubblico scolastico e il riconoscimento del risarcimento del danno a favore dei lavoratori non stabilizzati, compresi quelli che hanno prestato servizio per più di 36 mesi, è stato risolto a favore dello Stato nella sentenza nr.10127 del 20 giugno 2012 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, anche se la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, cioè prima dell’entrata in vigore dell’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 e prima del D.L. n.112/2008 (convertito in legge n.133/2008) che all’art.49, nel modificare l’art.36 del D.Lgs. n.165/2001, ha espressamente previsto, al comma 2 della citata norma, l’applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, compresa la scuola (art.70, comma 8, 1°periodo, D.Lgs. n.165/2001), dell’intero decreto legislativo n.368/2001.
La suddetta sentenza, infatti, ritenendo i contratti legittimi per il sistema di reclutamento speciale della scuola (alla luce del 3° periodo dell’art.70, comma 8, D.Lgs. n.165/2001) e assumendo l’inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. n.368/2001 (in palese violazione dello stesso art.70, comma 8, 1° periodo e dell’art.36 D.Lgs. n.165/2001 in tutte le sue varie formulazioni, comprese quelle in cui richiamava “soltanto” la legge n.230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui appunto il D.Lgs. n.368/2001) e delle sanzioni ivi previste in caso di successione abusiva dei rapporti a termine, ha incredibilmente affermato la compatibilità dell’art.4 della legge n.124/1999 con la clausola 5 dell’Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE, rigettando così il ricorso di un docente di Orvieto, che in primo grado aveva ottenuto il risarcimento del danno, poi, negato con sentenza dalla Corte di Appello di Perugia e confermato,come detto, dalla Cassazione con diversa motivazione.
Ciò comporterà che tutti i ricorsi sul precariato della scuola (e non solo), accolti in termini di risarcimento del danno e/o giacenti in sede di appello, troveranno lo sbarramento della menzionata sentenza della Cassazione.
Ma la sentenza “politica” (vi è un chiaro richiamo alla gravità della situazione economica per giustificare la incredibile negazione dei diritti dei lavoratori, con generiche argomentazioni che contrastano con quanto invece, puntualmente, affermato dalla Corte dei Conti nella esaustiva relazione del 2 maggio 2012 sul costo del lavoro pubblico e sul precariato scolastico) è stata accompagnata, non casualmente, da un importante intervento legislativo.
Infatti, l’art. 53 del d.l. Monti rubricato “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in corso di pubblicazione (ndr.lunedi p.v.) apportando una modifica al codice di procedura civile, renderà inammissibile il ricorso in appello quando esso “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”. 
A ciò si aggiunga che sulla medesima questione pendono giudizi di legittimità costituzionale dell’art.4 della legge n.124/1999 con varie ordinanze del settembre 2011 del Tribunale di Trento e con un’ultima ordinanza del 30 maggio 2012 del Tribunale di Lamezia Terme, sui quali la Cassazione non si è neanche degnata di fare menzione ritenendo, evidentemente, scontato l’esito dei giudizi di costituzionalità per il richiamo espresso a quelle decisioni della Corte costituzionale nn.89/2003 e n.311/2011 che già hanno negato il diritto alla conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Come se ciò non bastasse la Corte di Appello di Firenze ha sollevato “d’ufficio” la questione di legittimità costituzionale” dell’art.53 della L.321/80 del riconoscimento della progressione di carriera dei precari del personale docente e ata rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. La capziosità della questione sollevata dalla Corte di Appello di Firenze è evidente, nel richiamo nella motivazione del provvedimento, della sola sentenza Del Cerro Alonso della Corte di Giustizia e nella mancata citazione delle successive sentenze della Corte europea Gavieiro-Gavieiro C-444/09 e Rosado Santana C-177/2010, punto 61, che hanno già risolto “definitivamente” i dubbi proposti dal Collegio fiorentino con applicazione diretta della disciplina europea e del principio di uguaglianza e non discriminazione, anche quando la Corte costituzionale spagnola ha dichiarato legittima la norma interna in contrasto con la clausola 4, n.1, dell’Accordo quadro comunitario.
Pertanto, dovranno ridefinirsi le strategie processuali che, alla luce della menzionata sentenza della Cassazione, non potranno non prevedere i due rimedi possibili comunitari avverso tali gravi ingiustizie:
1- Procedimento d’infrazione contro lo Stato italiano alla Commissione europea per manifesta violazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, in tema di tutele del lavoratore precario;
2- Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per violazione della Carta europea dei diritti dell’uomo, in tema di tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori, alla luce della richiamata sentenza della Cassazione nr.10127/2012.


Questo Ufficio legale, d’intesa con la CGU, farà seguire indicazioni specifiche ai fini del migliore coordinamento dell’iniziativa dal punto di vista legale nonché una scheda di lettura giuridica ed economica sulla complessa questione del precariato pubblico.




FONTE: http://lnx.gildafc.eu/modules/news/article.php?storyid=3412