Bari,
30 gennaio 2013
On.
Presidente
Giorgio
Napolitano
Palazzo
del Quirinale
00187
ROMA
Tel. 06.46991;
Fax 06.46993125
Telex 06620022
Oggetto: Rapporto tra modalità di assunzione per
scorrimento della graduatoria di concorso già espletato e mobilità
extra-regionale ex art. 30, d.lgs. 165/2001 (nella fattispecie Azienda
Policlinico di Bari concorso per infermieri, indetto nel 2005). Richiesta
d’intervento urgente.
A Sua Eccellenza Ill.ma Sig. Presidente della Repubblica,
Lei è il Custode della nostra Costituzione, ovvero il
pilastro fondamentale della nostra Repubblica, che la Sua generazione volle, e
si battè, perchè fosse ispirata a un sola parola: Democrazia.
Invero, la rigidità della Costituzione trova la sua
effettiva garanzia nella attuazione piena del principio dello Stato di diritto,
che postula la conformità al diritto di tutti gli atti dei pubblici poteri (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Lo Stato di diritto non ammette privilegi né soggezioni, non
tollera alcun arbitrio né che alcuna attività dei pubblici poteri sia
insindacabile, neanche se espressione di una scelta politica, che comunque
dovrebbe essere conforme alla Costituzione e alla legge.
L’attività anticostituzionale dei pubblici poteri sarebbe
un’evidente contraddizione della vita dello Stato con l’ordinamento dello
Stato, cioè una contraddizione dello Stato con se stesso, un attentare contro
lo Stato nelle fondamenta della sua esistenza.
mi rivolgo a Lei, Presidente quale Supremo organo dello
Stato Democratico, affinché operi con fermezza, equilibrio e sensibilità.
In Lei ripongo le più fondate speranze di risolvere la
questione, che mi accingo a illustrarle.
Nella fattispecie che andrò a descrivere, a parere dello
scrivente, vi è mero arbitrio e non semplice scelta discrezionale in merito all’accesso
al pubblico impiego, che avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico
concorso, secondo quanto prescritto dall’art. 97, 3° comma della Costituzione,
il quale dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (Legge 24 dicembre 1994,
n. 537; DPR 9 maggio 1994, n. 487; DPR 30 ottobre 1996, n. 693; DPR 18 giugno
1997, n. 246 ; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 35 e 70) ).
Ciò detto, il Direttore Generale del Policlinico di Bari,
nonostante la Costituzione impone quale canale di reclutamento, il concorso
pubblico, PREFERISCE indire e assumere attraverso le mobilità extraregionale.
Perché? Perché l’unico concorso indetto dal Policlinico nel 2005 per soli 6
posti è terminato solo nel 2013 ? Perché dal 2004 sono stati assunti circa 500
infermieri attraverso canali alternativi al concorso (mobilità volontaria,
intra-extraregionali, stabilizzazione)? Perché dal 2005 nonostante un concorso
in fase d’espletamento, sono indetti almeno altre 4 mobilità ? Perché assumere
solo 6 infermieri dal concorso (Delibera n. 1503 del 17/12/2012) ? Perché
assumere 44 infermieri dalla mobilità (Delibera n. 1504 del 17/12/2012).
Un concorso è bandito, esclusivamente per accertare le
effettive capacità professionali dei concorrenti, quindi, perché non assumere
chi risulta idoneo ? Il concorso, infatti, richiede un grande sforzo
individuale del candidato (economico, culturale, sociale - vi è spesso
coinvolta l'intera famiglia e la parentela - , fisico e psicologico), perché
non premiare chi è riuscito a superare tutte le prove, ed una graduatoria
pubblica, lo rende idoneo ? Cosa può offrire di diverso un infermiere assunto
attraverso la mobilità ?
Sul rapporto tra mobilità volontaria e scorrimento
graduatoria il Consiglio di Stato (Sentenza 31.07.2012 n° 4329), afferma che,
nel caso di scorrimento di una graduatoria, non è legittimo determinarsi al
reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità ex art. 30,
d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal
Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali.
Quindi, quale logica ha spinto il Direttore Generale del
Policlinico in sette anni ad assumere 500 infermieri, solo ed esclusivamente
attraverso diverse e ripetute mobilità. Ha volontariamente contraddetto la
legge e preferito le mobilità rispetto ad una vecchia e incompleta procedura
concorsuale.
Questa discrezione ha leso tutti i collocati tra gli idonei
in graduatoria relativa alla procedura concorsuale per infermiere indetta nel
2005.
L’ennesimo bando di mobilità del 2011 (per la formazione di
una graduatoria per eventuale copertura di posti vacanti) è immediatamente
lesiva della nostra posizione giuridica di pieno diritto o di interesse
legittimo ad essere assunti sui posti vacanti.
Erroneamente, il DG considera che il comma 2 bis
dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, imporrebbe alle pubbliche
amministrazioni, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio
organico, di avviare nuove e diverse procedure di mobilità prima di procedere
all’espletamento e all’assunzione dalle procedure concorsuali e che tale
disposizione varrebbe anche con riferimento all’utilizzazione delle graduatorie
ancora valide ed efficaci.
Tuttavia, il bando di mobilità prevedeva l’automatica
decadenza nel momento della pubblicazione della graduatoria concorso.
Detta decadenza arbitrariamente non è stata rispettata, e
anzi al contrario il DG autorizzava la copertura di ulteriori posti vacanti
disponibili, attraverso l’utilizzo degli idonei utilmente collocati nella
graduatoria di mobilità decaduta.
E’ forse intento del DG far decadere il termine di validità
della graduatoria del concorso?
Considerato il fabbisogno dichiarato in diverse delibere dal
DG del Policlinico, l’utilizzo arbitrario della mobilità (800 infermieri),
causerà la decadenza della graduatoria del concorso, con grave lesione degli
idonei.
L’interpretazione estensiva della norma, che fa prevalere la
mobilità ex articolo 30, co. 2bis, d.lgs. 165/2001 sullo scorrimento delle
graduatorie, non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella
ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla
razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la
selezione per mobilità de qua prevedeva, invece, dei veri e propri adempimenti
paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di
partecipazione etc.)
La duplicazione delle mobilità non appare conforme alla
legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna, atteso che l’obbligo
di legge, ovvero, la preferenza per la mobilità è già soddisfatto prima della
decisione dell’amministrazione di bandire il concorso e non dovrebbe applicarsi
anche successivamente, prima di scorrere la graduatoria.
Pertanto, deve ritenersi che la modalità di assunzione per
scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla
fattispecie delineata dal comma 2 bis dell’articolo 30.
Il Consesso richiama l’Adunanza Plenaria che, con la
sentenza n. 28 luglio 2011, n. 14, ha affermato, sul piano dell’ordinamento
positivo, la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo
concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai
modalità di reclutamento prioritaria.
La priorità della modalità di assunzione per scorrimento
della graduatoria comporta, quale corollario, la necessità della motivazione
ove l’amministrazione decida di non utilizzare il metodo dello scorrimento o
altro metodo di assunzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V,
n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011).
Nel caso in esame manca qualunque motivazione nella
determina di indizione della selezione per mobilità esterna, né può ritenersi
la motivazione implicita nel richiamo dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, atteso che, come già detto, tale norma non si riferisce alle procedure di
scorrimento di graduatoria.
E’, infine, importante ricordare che, se l’articolo 30 del
d.lgs. 165/2001 non si riferisce e non è operante in caso di scorrimento di
graduatoria, altrettanto non può dirsi per l’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001
che enuncia il principio per cui il personale in esubero - ex artt. 33 e 34 del
TUPI- presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato,
durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni.
Ebbene, il Dipartimento della funzione pubblica, con la
circolare n. 4/2008, ha ritenuto che, al fine di assicurare in modo costante e
puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche
amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in
disponibilità, in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati,
nei limiti della vigente disciplina della validità ed efficacia delle
graduatorie, occorra riproporre la richiesta ex art. 34 bis di assegnazione di
personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali e al
Dipartimento stesso.
Per tali ragioni lo scrivente ritenere pericolosa e
irriguardosa la strada intrapresa dal DG del Policlinico, considera grave il
silenzio e l’indifferenza delle Organizzazioni Sindacali Aziendali e censura l'atteggiamento
aziendale come dei sindacati in materia di diritto allo scorrimento della
graduatoria degli idonei.
A tal proposito si rende necessario un intervento urgente
della Sua persona, che ripristini ruoli e funzioni delle parti in occasioni
come questa, partendo dal presupposto fondamentale della pari dignità nei
confronti della Costituzione e della legge oltre che il rispetto di quanti sono
stati deputati a monitorarne la corretta applicazione.
In conclusione, lo scrivente con grande senso di
responsabilità ha scelto la strada della denuncia non potendo seguire quella
del ricorso alle autorità competenti e per tali ragioni resta in attesa di
riscontro urgente alla presente.
Grazie per quanto vorrà o potrà fare.
Cordialmente
Domenico CIRASOLE
“La Nuova Resistenza 25 aprile 2011”
dcirasole@libero.it
3476740259
http://precariesenzalavoro.blogspot.it/
Letto dall'Ufficio affari interni del quirinale.