Cerca nel blog

Visualizzazioni totali

Movimento "LA NUOVA RESISTENZA 25 MARZO 2011". Partigiani sempre.

Movimento "LA NUOVA RESISTENZA 25 MARZO 2011". Partigiani sempre.
Partigiani sempre

venerdì 29 giugno 2012

Il vertice Unione Europea regala ai mercati la stabilità rubata ai lavoratori.



Al vertice Ue vi è stato un accordo sull'anti-spread.
Monti ha piegato anche la Merkel, non solo la nostra casta.
Il Consiglio Europeo 2012 a Bruxelles, ha parlato di  banche, finanza, Fondo Salva Stati, stabilizzazione dei  mercati.
L'Eurozona avrà così un meccanismo per stabilizzare i mercati, ma gli italiani in cambio vivranno di precarietà e a presto anche sotto pagati come in Cina.
Secondo voi dove andrano a finire gli oltre 120 miliardi di euro, previsti per rilanciare il lavoro.
Ne sono certo alle banche !!
Le stesse che per far quadrare i conti iniziano a licenziare.

Vi riporto le principali novità della Riforma del lavoro:

Licenziamenti ed ammortizzatori sociali
Stabilito in che modo la riforma del lavoro apporterà novità in materia di assunzioni e gestione dei rapporti contrattuali, cerchiamo infine di comprendere quando e in che modo le aziende potranno licenziare:

Licenziamenti discriminatori: si tratta di licenziamenti relativi ai lavoratori che vengono allontanati dall’azienda a causa delle proprie idee o delle proprie attività svolte all’interno o al di fuori del luogo di lavoro (ad esempio, l’affiliazione sindacale, o la partecipazionea uno sciopero, o ancora regioni di sesso, razza, lingua, religione).
La risoluzione del contratto per accertamento di licenziamento discriminatorio sarà nulla: il lavoratore verrà reintegrato sul suo posto di lavoro o, in alternativa, potrà optare per un indennizzo.

Licenziamenti disciplinari: si tratta del licenziamento relativo a un giustificato motivo soggettivo e una giusta causa, dovuta alla violazione degli obblighi disciplinari.
La violazione dovrà tuttavia essere di significativa entità, poichè l’allontanamento del lavoratore sarà la sanzione più pesate tra tutte quelle che il datore potrà comminare.
Se il giudice accerta la mancanza di una giusta causa, potrà alternativamente optare – in virtù dell’estensione del modello tedesco – per il reintegro o per l’indennizzo con un numero di mensilità compreso tra le 15 e le 27.

Licenziamento per motivi economici: si tratta del licenziamento a causa di giustificativi motivi economici, come accade per esigenze tecniche, organizzate e produttive che possano condurre l’impresa a sopprimere uno o più posti di lavoro, entro il limite di 4. oltre questa soglia scatta infatti il licenziamento economico collettivo, regolato con latra procedura.
Se il giudice accerta tuttavia la mancanza della giusta causa oggettiva economica, è previsto solo un indennizzo per 15 – 27 mensilità.
In termini meno sintetici, i licenziamenti per motivi economici sono quelli intimati per un giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni connesse all’andamento economico dell’impresa e al suo assetto organizzativo. Con la nuova versione dell’articolo 18, se il giudice ritiene che non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo, non è tenuto a riconoscere il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro.
Il giudice – con la sentenza che annulla il licenziamento – si limita a dichiarare comunque risolto il rpaporto di lavoro dalla data del recesso, riconoscendo al lavoratore il diritto a una indennità risarcitoria, determinata dallo stesso giudice.
In merito, si tenga conto che i licenziamenti dovuti a motivi economici non necessariamente tendono a ricadere nella discipina del giustificato motivo oggettivo.
Se infatti, come riportato recentente da un approfondimento in materia da parte de Il Sole 24 Ore, “l’impresa intende licenziare almeno 5 lavoratori, si applica la procedura di licenziamento collettivo disciplinata dalla legge 223/1991.
Questa procedura è molto rigorosa, e in alcuni casi ricollega a semplici violazioni di carattere formale alcune conseguenze molto pesanti, come l’inefficacia del licenziamento.
Al fine di attenuare il rigore formale della legge, la riforma Fornero interviene su alcuni passaggi cruciali della procedura”. Innanzitutto, è previsto che eventuali vizi della comunicazione preventiva possano essere sanati con accordo collettivo, siglato durante la proceduta, e ponendo così fine a potenziali contestazioni che possono nascere nel contesto in questione.
Inoltre, la riforma “coordina alcune norme della legge 223/1991 con il nuovo regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti individuali.
Viene precisato che il licenziamento intimato, all’esito di una procedura di riduzione del personale, senza forma scritta è soggetto alle regole del licenziamento discriminatorio, quindi è sanzionato con la reintegra e il pagamento di un risarcimento pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate dal recesso sino alla ripresa del lavoro” – prosegue il quotidiano.
Le novità sull’impugnativa dei licenziamenti. 
Le novità della riforma Fornero abbracciano ovviamente anche la normativa sull’impugnativa dei licenziamenti, con uno strsumento processuale rinnovato, ma riservato – sostiene Il Sole 24 Ore. “alle sole domande che hanno ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti e l’eventuale connessa qualificazione formale del rapporto di lavoro sottostante, restando escluse, viceversa, tutte le domande che abbiano un contenuto diverso e che non siano fondate sugli stessi fatti costitutivi”.
In seguito al deposito del ricorso che dà il via al giudizio, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 40 giorni, assegnando alla difesa ricorrente un termine per la notifica del ricorso non inferiore 25 giorni prima dell’udienza, e 5 giorni per la parte resistente.
“All’esito dell’udienza, per la quale si prevede che, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il giudice provveda unicamente agli atti di istruzione ritenuti indispensabili alla definizione della causa, viene emessa l’ordinanza di accoglimento o di rigetto.
L’ordinanza di accoglimento è immediatamente esecutiva e non può essere sospesa o revocata fino alla conclusione dell’eventuale giudizio di opposizione” – precisa il quotidiano.
Si tenga altresì conto che contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua comunicazione se anteriore, mediante ricorso che contenga i requisiti di cui all’art. 414 del Codice di procedura civile.
“Il giudizio si conclude con la sentenza, senza che sia prevista la previa lettura del dispositivo, che deve essere depositata contestualmente alla motivazione entro 10 giorni dall’udienza di discussione, con evidente abbattimento dei tempi processuali rispetto ai 60 giorni previsti per il deposito della sentenza motivata nel procedimento ordinario del lavoro” – prosegue il giornale.
Ma non è finita qui, poichè contro tale ultima sentenza è ammesso reclamo in Corte d’Appello, anch’esso da depositare entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza e, a sua volta, ricorribile in Cassazione entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione.

Ammortizzatori sociali. 
Per quanto concerne i supporti sociali, i nuovi ammortizzatori sociali poggiano soprattutto sull’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego), sulle tutele già consolidate (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà) e sugli strumenti di gestione degli esuberi strutturali.
L’Aspi, in particolare, sarà estesa a tutti i soggetti coperti in caso di disoccupazione involontaria, con convergenza per quanto concerne importi e durata, a confronto con gli attuali trattamenti di disoccupazione ordinaria e mobilità. In termini più trasparenti, l’Aspi sostituirà l’indennità di mobilità, la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione con requisiti ridotti e l’indennità di disoccupazione speciale edile, includendo apprendisti e artisti, che oggi esclusi dall’applicazione di qualsiasi strumento di sostegno del reddito.
Il sussidio Aspi avrà una durata massima di 12 mesi con i lavoratori con meno di 55 anni, 18 mesi per quelli più anziani. L’importo sarà pari fino a 1.200 euro mensili.
Prevista altresì la possibilità di erogare una sorta di “Mini Aspi”, destinata a sostituire l’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, calcolata nel 2013 con il nuovo metodo con riferimento al 2012, della durata di un anno.
A partire dal 2014, verrà abolito il riconoscimento della Cig per esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro. Verranno inoltre portate a regime le estensioni dell’ambito Cigs rinnovate annualmente: imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti; agenzie di viaggio sopra i 50; imprese di vigilanza sopra i 15. Estesa a tali settori la contribuzione di 0,9 punti percentuali.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/riforma-del-lavoro-2012-tutte-le-novita-dai-contratti-ai-licenziamenti/56267/4/

Nessun commento:

Posta un commento