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Movimento "LA NUOVA RESISTENZA 25 MARZO 2011". Partigiani sempre.

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venerdì 10 giugno 2011

Ricorso precari Sanità Regione Puglia: Le ASL costrette ad assumere dai Tribunali

di DOMENICO CIRASOLE
Ricorso precari Sanità Regione Puglia: Le ASL costrette ad assumere dai Tribunali
Nelle giornata del, 24/03/2011 e del 21/04/2011, presso il Tribunale di Bari — Sezione Lavoro si sono conclusi primi ricorsi giurisdizionali contro la ASL BARI promossi da infermieri e terapisti.
Il ricorso riguarda 31 infermieri e terapisti, appartenenti al gruppo dei "precari storici".
Le parti hanno accettato e firmato un verbale di Conciliazione.
Questo  al fine di non sentirsi dichiarare l’illegittimità del comportamento della Regione Puglia e della ASL BARI, nel continuare ad assumere per più anni lo stesso personale a Tempo Determinato, in assenza di concorsi.

Inoltre per non essere sanzionati alla corresponsione ai singoli ricorrenti di un risarcimento danni.




Detta conciliazione ( R.G. n. 2345/2011 e 5443/2011) tra le parti ha previsto la stabilizzazione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato nelle mansioni d’ infermiere ovvero di operatore professionale sanitario terapisti della riabilitazione, sulla base del sussiste interesse pubblico alla definizione del contenzioso nell'ambito di una valutazione bilanciata degli interessi coinvolti.
I ricorrenti, in considerazione dell'imminente scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con la ASL, infatti hanno sostenuto di aver svolto attività,  pressocchè   continuativa, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di infermieri e terapisti della riabilitazione nell'ambito del servizio A.D.I. sorti a seguito di procedure selettive di tipo concorsuale ( avviso pubblico).
Pertanto hanno chiesto al giudice adito l'immediata stabilizzazione nella posizione lavorativa, che da anni ricoprono.
La ASL BARI ha accettato la proposta così come formulata dai ricorrenti sussistendo in capo a ciascuno di essi il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per essere stabilizzati e DELIBERANDO di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in essere con i ricorrenti fino alla definitiva stabilizzazione.
Consideriamo che questa conciliazione riguarda solo i primi ricorrenti a fronte di molti precari, che si sono rivolti alle autorità giudiziarie, e che continueranno a farlo patrocinati da sindacati come FIALS e CGIL da sempre attenti al mondo dei lavoratori precari.
Le cifre in gioco sono enormi e ciò dovrebbe indurre la Regione PUGLIA e le ASL DI BARI, FOGGIA, TARANTO. BRINDISI, LECCE a prendere atto che le normative comunitarie impongono una politica del personale che ponga termine allo SFRUTTAMENTO DEL PROFESSIONISTA PRECARIO, e di tutte quelle discriminazioni contrattuali che, finora, rendevano conveniente allo Stato assumere precari piuttosto che procedere alla loro stabilizzazione, ricordando che in puglia sono quasi 3000 gli infermieri, terapisti, tecnici, precari.
Da queste considerazioni il legislatore nazionale con la L. n. 296/06 (finanziaria 2007) e con la L. n. 244/07 (finanziaria 2008), ha deciso di:
A. scoraggiare le PP.AA. allo sfruttamento del lavoro flessibile, e riaffermare il rapporto a tempo indeterminato (art. 36 del D Lgs n. 165/01, secondo cui "le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato");
B. prevedere limiti temporali al precariato (articolo 7 del DLgs. n. 165/01);
C. escludere l'utilizzo di lavoratori precari per esigenze ordinarie connesse al funzionamento delle proprie strutture amministrative;
D. favorire procedure di stabilizzazione del personale da anni in servizio presso le diverse PP.AA. con contratti a tempo determinato.
L'esigenza di stabilizzare è determinata appunto da un lato dall’ impossibilità di rinnovare il ricorso al precariato e fare fronte ad esigenze organizzative ordinarie (ovvero sostituzioni di posti vacanti per pensionamenti) e dall'altro dall'impossibilità ( imposto da blocchi del turn-over, ovvero da "blocchi delle assunzioni") di procedere ad assunzioni attraverso concorsi del personale.
Ricordiamo che la finanziaria 2007 ha previsto la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato.
La finanziaria 2008, comma 94 dell’articolo 3, ha previsto inoltre  la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prevedere, la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei relativi requisiti, prevedendo la possibilità di riservare, nei bandi per le assunzioni a tempo indeterminato, una quota fino al 20% al personale con tre anni di lavoro subordinato presso PP.AA., nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi.
Inoltre ricordiamo l’inutilizzabilità nelle PP.AA. dei contratti c.d. "a progetto", introdotti nel settore privato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (c.d. legge Biagi).
Nella Regione Puglia, in particolare, i contratti a progetto sono assai diffusi, così come i contratti a tempo determinato, e la concessione di proroghe, conseguenza del blocco delle assunzioni, in particolare nel settore della "sanità pubblica".
Recentemente, il Tribunale del lavoro di Brindisi, (ordinanza 9-10.5.2011) accogliendo il ricorso proposto in via cautelare e urgente da un professionista, ha stabilito alcuni principi davvero importanti per i contratti co.co.co. della pubblica amministrazione.
Innanzitutto la durata del contratto stabilita nel co.co.co., finalizzata a progetto, deve prevedere proroghe per consentire all’interessato di effettuare la propria prestazione, e che non ostano alla prosecuzione del rapporto le disposizioni normative che limitano a 36 mesi il rinnovo dei rapporti di lavoro previsti dall’art. 4 D. Lgs. 368/2001 per i rapporti a tempo determinato di tipo subordinato, non estensibili ai co.co.co., ovvero senza i limiti temporali, ferma restando la necessità che il rapporto conosca limiti temporali determinati, secondo quanto previsto dall’art. 7 D.Lgs. 165/2001.
 
In un caso simile l'ASL BRINDISI Premesso che in data 13.5.2011 scadeva il tetto dei 36 mesi di servizio, a tempo determinato assunto a seguito di avviso pubblico, in qualità di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente al fine di garantire la continuità delle attività già avviate inerenti il Piano regionale della prevenzione, considerate le imminenti scadenze contrattuali decide di procedere alla proroga dei contratti di lavoro in essere.
Questo a causa della specificità della qualifica acquisita dopo 18 mesi di servizio dagli stessi tecnici; e il manifesto pubblico interesse legato alla delicata problematica.
Nelle more dell’espletamento di concorsi pubblici presso la Direzione Provinciale del lavoro di Brindisi è stato stipulato, tra questa Azienda ed il lavoratore, un ulteriore contratto di lavoro a temine del quale lo stesso lavoratore viene assunto con le medesime mansioni del rapporto precedente a decorrere dal 14.5.2011 e per il tempo necessario all’espletamento del concorso.
In tal modo si è D E L I B E R ATA ulteriore proroga al contratto di lavoro a termine stipulato il giorno 28.4.2011, ai sensi dell’ art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 6.9.2001, n.368 per il tempo necessario all’espletamento del concorso pubblico.
Queste sentenze seguono la scia di altre sentenze nel mondo della scuola e delle Poste  che alternativamente hanno obbligato al reintegro nel posto del lavoro ovvero al risarcimento 500 mila euro per soli 15 lavoratori in contratto a termine (Tribunale di Genova)
 
Fonti
www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/files/021190_resource1_orig.doc
 
www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/021190.aspx
 
www.gildavenezia.it/com/Archivio/2011/febbr01/precari_ultime-sentenze.htm

http://89.97.184.41/elenchi/Pubblicazioni/Delibera/Delibera_1344_2011.pdf
 

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